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FAQ
Domande e risposte Frequenti relative ai bandi del GAL
Risposta: R1- SÌ, un'impresa in regime forfettario può partecipare al bando.
- Il contributo erogato è sempre al netto dell’IVA a prescindere dal regime fiscale del  beneficiario o dalla sua effettiva impossibilità di detrarla.
Risposta: R2.Non c’è incompatibilità relativamente alla partecipazione dei due avvisi.
Risposta: R3.Il beneficiario non può presentare più domande all’interno della stessa azione.
Risposta: R4.Non è possibile presentare un progetto che preveda esclusivamente la realizzazione di un impianto fotovoltaico, senza altri interventi edilizi o di ristrutturazione
Risposta:  R5.– Il codice ATECO per partecipare all’ Azione 1 deve essere il codice della divisione 55 (Alloggio);
-   I codici ATECO per partecipare all’ Azione 2 sono quelli indicati nell’allegato 6.

 
Risposta: R6.In base alla tipologia di progetto presentato e in riferimento alla normativa vigente in materia di accessibilità (D.M. 236/1989, L. 13/1989, D.P.R. 503/1996 e s.m.i.) il tecnico abilitato incaricato dovrà attestare nella relazione tecnica che l'intervento/attrezzatura proposto garantisce il rispetto dei requisiti di accessibilità, visitabilità o adattabilità previsti dalla legge.
Risposta: R7.No il comodato d’uso non è ammesso
Risposta: R8.– Il punteggio deve essere attribuito sulla base dell’attività che sarà realizzata;
- Per l’ Azione 1 al criterio CR 3.1. nel caso di un’impresa che esercita già l’attività di affittacamere non è previsto nessun punteggio facendo quest’ultimo riferimento all’attività da realizzare.

 
Risposta: R9.Come da lei precisato, ed esplicitato alla Tabella 4 codice CR02 nel bando :
“I beneficiari non possono esercitare attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile ad eccezione delle imprese agro-meccaniche individuate con codice ATECO 01.61.00”
L’articolo 2135 del codice civile recita:
 “  E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,  allevamento  di  animali  e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per  allevamento  di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo  sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo  stesso,  di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine"
Risposta: R10.Si, come da lei precisato le  “DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI COMUNI” allegate alla Determinazione dell’ADG N°38 del 04/06/2025 al punto 3.2 riportano testualmente: ”Le funzionalita software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario la presentazione in proprio (in qualita di utente qualificato) della domanda di sostegno (e di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nei documenti (circolari e istruzioni operative AGEA) aggiornati per l’accesso al Portale SIAN e per l’utilizzo della firma elettronica.”
Risposta: R11.Sì, il requisito si riferisce all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Il punteggio verrà attribuito se il beneficiario sarà in possesso dei seguenti requisiti:
CODICE ATECO 56.0 attività di servizi di ristorazione
Impresa attiva nel settore di riferimento dimostrato dalla Visura camerale e dalla SCIA di inizio attività presentata al SUAP competente.
Risposta: R12. Sì, una micro/piccola impresa di nuova costituzione, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese ma in stato “inattivo”, può presentare domanda di sostegno a valere sull’intervento SRD14;
Risposta: R13. Con riferimento al SRD14 nel caso di impresa di nuova costituzione priva di esercizi contabili precedenti va fatta un’ autodichiarazione
Risposta: R14. Si, l’ attivazione dell’impresa presso il Registro delle Imprese può avvenire successivamente alla concessione dei sostegni, secondo le tempistiche previste dai due Avvisi.
Risposta: R15. NO
Risposta: R16. NO, in quanto documentazione della DdS
Risposta: R17.  E' necessario, in fase di presentazione della DDS, avere un contratto di locazione regolarmente registrato e una dichiarazione del proprietario che autorizzi la realizzazione degli interventi e lo svolgimento dell’attività.
Risposta: R18. Si è  possibile presentare, ai fini della domanda di finanziamento, un contratto di locazione con clausola sospensiva, la cui efficacia sia subordinata all’ammissione al finanziamento.
Risposta: R19.Si, prima di procedere alla richiesta di autorizzazione, il beneficiario deve effettuare la richiesta dei preventivi sul portale SIAN per la scelta del tecnico incaricato.
Risposta: R20. Si, è possibile partecipare al bando come impresa individuale.
La partita IVA deve essere aperta in fase di DDS e se partecipa al bando come impresa individuale non è possibile costituire una società in fase successiva alla concessione del finanziamento.
Risposta: R21.L’attribuzione dei punteggi verrà calcolato facendo riferimento alle Sezioni dell’elenco dei codici ATECO 2025 e a quelli riportati nell’allegato del bando.
Risposta: R1.Non c’è incompatibilità relativamente alla partecipazione dei due avvisi
Risposta: R2.No il comodato d’uso non è ammesso.
Risposta: R3.SÌ, si conferma che per la richiesta della prima rata di acconto non è necessaria la presentazione di fatture quietanzate o di una rendicontazione analitica delle spese, ma è sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto insediamento.
Risposta: R4.Si l’acconto può essere utilizzato dall'imprenditore per far fronte alle prime spese di start-up previste nel piano aziendale.
Risposta: R5.Per quanto riguarda le richieste di DDP si rimanda a quanto riportato nella Tabella 12 - Elenco documentazione da allegare alle DdP, in particolare per quanto riguarda il Saldo finale “Relazione tecnica finale a saldo delle attività di progetto realizzate, sottoscritta dal beneficiario e dai tecnici professionisti incaricati della progettazione e/o direzione lavori, che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate rispetto al progetto approvato e alle precedenti domande di Stato Avanzamento Lavori redatta secondo l’Allegato 5 – Relazione finale”; “Documentazione necessaria a dimostrare il completamento degli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività”.
Risposta: R6.Si, come da lei precisato le  “DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI COMUNI” allegate alla Determinazione dell’ADG N°38 del 04/06/2025 al punto 3.2 riportano testualmente: ”Le funzionalita software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario la presentazione in proprio (in qualita di utente qualificato) della domanda di sostegno (e di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nei documenti (circolari e istruzioni operative AGEA) aggiornati per l’accesso al Portale SIAN e per l’utilizzo della firma elettronica.”
Risposta: R7. si, l’apertura della partita IVA e l’iscrizione dell’impresa in stato “non attivo” effettuate successivamente alla pubblicazione dell’Avviso e prima della presentazione della domanda sono compatibili con il requisito relativo all’“effettivo insediamento”, come definito dall’Avviso
Risposta: R8. si, l’ attivazione dell’impresa presso il Registro delle Imprese può avvenire successivamente alla concessione dei sostegni, secondo le tempistiche previste dai due Avvisi
Risposta: R9. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Principio 4, lo stato di disoccupazione dovrà essere comprovato mediante la presentazione del certificato di stato occupazionale, rilasciato dal Centro per l’Impiego di riferimento.
Risposta: R10. Si, prima di procedere alla richiesta di autorizzazione, il beneficiario deve effettuare la richiesta dei preventivi sul portale SIAN per la scelta del tecnico incaricato.
Risposta: R11. L’attribuzione dei punteggi verrà calcolato facendo riferimento alle Sezioni dell’elenco dei codici ATECO 2025 e a quelli riportati nell’allegato del bando.